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Nel 2009 il Decreto Legge n.11 del 23 febbraio ha stabilito che gli enti locali possono installare e fare uso di telecamere per la ripresa video, al fine di tutelare la sicurezza urbana nei luoghi pubblici o aperti al pubblico. Gli impianti di videosorveglianza pubblica possono essere impiegati per finalità di sicurezza e per tale motivo i titolari del trattamento di tutto ciò che viene catturato da tali strumenti, nello specifico i comuni, sono tenuti a stipulare appositi patti per la sicurezza con Polizia di Stato e Arma dei Carabinieri al fine di mettere a disposizione gli impianti anche delle due forze di Polizia. Quest’ultima eventualità si applica in ottemperanza alla Direttiva UE 680/2016 (Direttiva Polizia), una disposizione legislativa che pone diverse deroghe ad alcuni principi fondamentali del Regolamento UE/2016/679 (GDPR) a favore dei soggetti che svolgono indagini in ambito sicurezza urbana.Dal 2009 molti Comuni, grazie agli interventi economici erogati dallo Stato, si sono quindi dotati d'impianti di Videosorveglianza i quali, a loro volta, li mettono a disposizione di Polizia e Carabinieri per le finalità previste dalla normativa. Uno degli aspetti più delicati di tale prassi è appunto la Privacy, pertanto, prima di procedere con l’installazione di un impianto di Videosorveglianza (fotocamere, foto trappole o altro strumento) i Comuni sono tenuti a redigere una valutazione d'impatto denominata DPIA (Data Protection Impact Assessment) secondo l'Art.35 del Regolamento UE/2016/679 (GDPR) che mira a descrivere il trattamento dei dati per valutarne la necessità e la proporzionalità nonché i relativi rischi, allo scopo di approntare misure idonee ad affrontarli. Tale valutazione d’impatto è necessaria e obbligatoria nel caso in cui, il trattamento preso in esame, possa rappresentare un rischio elevato per i diritti e la libertà delle persone e per assicurare la trasparenza del trattamento altrimenti, ogni impianto di videosorveglianza sarebbe da considerare potenzialmente a rischio e di conseguenza soggetto a sanzioni da parte del Garante.
Questo preambolo è necessario per cercare di comprendere quanto sia delicato il tema Privacy in tale contesto dato che le immagini e tutto ciò che viene acquisito da questi impianti, è di fatto un dato sensibile che può riguardare chiunque che nel corso della propria vita, viene ripreso da tali soluzioni tecnologiche e che le informazioni sensibili acquisite rischiano di venire impiegate fuori controllo e in violazione della normativa. Nel corso del periodo che ha anticipato la stesura e l'approvazione dell'Ai Act, si è quasi sempre puntato il dito sul rapporto tra Videosorveglianza e Polizia Predittiva disconoscendo il metodo di predizione che in Italia è stato inventato, sperimentato, validato e infine brevettato (https://www.xlaw.it). Si è infatti spesso dato per scontato che la Videosorveglianza fosse necessaria o funzionale o indispensabile o addirittura parte della Polizia Predittiva. Questo ha fatto si che sono state fatte conclusioni scorrette sulle modalità e finalità della Polizia Predittiva e sul trattamento dei dati credendo appunto che l'immagine, la foto o persino il dato biometrico, potesse essere indispensabile per elaborare, mediante algoritmi di predizione e d'Intelligenza Artificiale, il rischio futuro delle città e finanche delle persone. Niente di più falso.
Andrebbe prima di tutto chiarito che la Videosorveglianza così come impiegata in Italia e in gran parte del mondo, non può essere definita uno strumento di Prevenzione. Basti immaginare un territorio con cento telecamere istallate, è inverosimile credere che vi siano duecento occhi ad osservarle tutte nello stesso momento, pertanto, questi impianti risultano utili al momento, solo per poter ricostruire i fatti una volta che l'illecito è avvenuto e molto difficilmente per evitarlo. Niente a che vedere con la Polizia Predittiva così come concepita in Italia.
Stabilito questo ne consegue che la Videosorveglianza, così come normalmente impiegata per fini investigativi e di repressione e al contrario la Polizia Predittiva, così come concepita e sperimentata in Italia per fini di Prevenzione, sono due cose diametralmente opposte ed al momento non vi è alcun rapporto e collegamento tra esse. Tuttavia, la domanda alla quale andrebbe data una risposta anche alla luce dell'Ai Act, è se l'una possa in futuro andare incontro all'altra. La videosorveglianza come poc'anzi scritto non è necessaria alla Polizia Predittiva ma la Polizia Predittiva potrebbe invece essere determinante per la Videosorveglianza soprattutto, se il fine di quest'ultima voglia essere esteso, si spera, anche a fini di Prevenzione. Più nel dettaglio, il metodo di previsione del crimine mediante Intelligenza Artificiale così come concepito in Italia (https://www.xlaw.it), necessita di due tipologie d'informazioni. Le prime che riguardano i fatti/illeciti sono solo sei, nello specifico, cosa è accaduto, dove è accaduto, quando è accaduto, la modalità con cui è accaduto, in danno di quale categoria sociale è accaduto e quale tipologia di target ha interessato. Si tratta quindi solo d'informazioni anonime e nessuna di esse riguarda persone e nulla viene acquisito dai sistemi di telecontrollo. A queste si aggiungono altre informazioni e che riguardano invece le dinamiche socio-urbane del territorio in esame in cui accadono i fatti/illeciti. Nello specifico, dove e come sono posizionati gli agglomerati urbani, i luoghi dove risiedono gli istituti di credito, gli esercizi commerciali, i centri commerciali, gli uffici pubblici, le scuole, i luoghi di ricreazione, i parchi, come sono disposte e si articolano le vie di collegamento e di trasporto pubblico, le stazioni, i porti nonché gli orari di apertura e chiusura di esercizi commerciali, di partenza e di arrivo di treni o autobus ecc.. Anche quest'ultime sono informazioni anonime e non riguardano persone e non vengono acquisite da impianti di telecontrollo. Una volta raccolte le due tipologie d'informazioni, prive di qualsivoglia dato personale sensibile, si va a costituire un data base grazie al quale un apposito algoritmo viene istruito secondo il metodo brevettato per ricostruire mediante la sovrapposizione delle due tipologie d'informazioni, modelli criminali che danno luogo a eventi che si ripetono nel tempo e nello spazio al fine di prevederli.
Chiarito questo aspetto, ne deriva che le riprese video o altri dati acquisiti dagli impianti di Videosorveglianza non risultano utili ad un sistema di Polizia Predittiva così come concepito in Italia, perché le uniche fonti delle informazioni necessarie, nel primo caso, ovvero quelle che riguardano i fatti/illeciti, vengono estrapolate dalla denuncia del cittadino o dalle relazioni degli operatori di controllo in attività di prossimità sul territorio dalle quali, in ambedue le cirscostanze però, vengono estratti solo dati anonimizzati, ovvero quelli appena descritti e nel secondo caso, quelle socio demografiche vengono invece estrapolate da fonti aperte e pubblicate sui mezzi d'informazione istituzionali e quindi già prive di dati sensibili e personali. Stabilito che secondo il metodo di previsione brevettato in Italia i dati acquisiti dagli impianti non risultano utili ad elaborare e prevedere il rischio futuro, rimane da stabilire invece se l'elaborazione del rischio con il metodo di previsione descritto, possa essere utile invece a collocare correttamente gli impianti nel posto giusto e se la loro corretta collocazione, basata su criteri scientifici, possa migliorare non solo l'efficacia della videosorveglianza che in questo modo verrebbe estesa anche a fini di Prevenzione ma anche la razionalizzazione dei dispositivi la cui collocazione, risulta spesso sproporzionata alla reale esigenza. Un aspetto molto importante questo, se si considera che nelle città in cui si è sperimentata la Polizia Predittiva il cui metodo permette anche di analizzare la corrispondenza della collocazione delle telecamere rispetto all'evoluzione del rischio nel tempo e nello spazio, è risultato che mediamente solo il 13% degli impianti è stato collocato in maniera corretta. In base a queste considerazioni sembra piuttosto evidente che la Polizia Predittiva potrebbe risultare utile per migliorare l'efficacia della Videosorveglianza ma non solo, potrebbe anche essere indispensabile per rispettare uno dei pilastri del GDPR, ovvero, il principio di Accountability, in quanto grazie alla corretta collocazione degli impianti, basata su metodo scientifico, verrebbe a cadere il sospetto ed in alcuni casi l'imputazione di non necessarietà e di sproporzionalità di uso degli impianti e delle informazioni perché la responsabilità in capo agli amministratori e quindi le decisioni, verrebbero sostenute dalla reale esigenza che si basa su criteri scientifici e non discrezionali.